LIBERO CONSORZIO DI COMUNI O CITTA´ METROPOLITANA DI PALERMO?
02-04-2014 16:04 - News Generiche
LA SCELTA SPETTERÀ AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 MARZO 2014. UNA RIFORMA STORICA CHE DI FATTO CANCELLA L´ENTE LOCALE INTERMEDIO FRA COMUNE E REGIONE.
Con la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2014, n.8 relativa all´istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane.
Una riforma storica che di fatto cancella le Province regionali e che impone ai comuni siciliani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di scegliere se aderire alle città metropolitane (Palermo, Catania e Messina), oppure se unirsi in consorzi che, intanto, in sede di prima applicazione e fino all´approvazione della legge istitutiva coincidono con le attuali Province regionali.
Ai sensi dell´art. 7 della presente legge Capaci è tra i 26 comuni compresi nel territorio dell´Area metropolitana di Palermo individuato dal Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 21 ottobre 1995.
Pertanto, entro i prossimi sei mesi il Comune di Capaci è chiamato a decidere se restare nell´Area metropolitana oppure, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, distaccarsi da essa per aderire al libero consorzio di appartenenza, a condizione che esista continuità territoriale.
La delibera del consiglio comunale deve essere trasmessa all´Assessorato regionale delle autonomie locali per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge e servirà eventualmente a ridefinire l´ambito territoriale dei due enti sovra comunali.
Quanto alle funzioni entrambi enti locali, libero consorzio comunale e città metropolitana, esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.
LINK UTILI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
UNIONE REGIONALE PROVINCE SICILIANE
Fonte: R.P.P.
Con la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2014, n.8 relativa all´istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane.
Una riforma storica che di fatto cancella le Province regionali e che impone ai comuni siciliani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di scegliere se aderire alle città metropolitane (Palermo, Catania e Messina), oppure se unirsi in consorzi che, intanto, in sede di prima applicazione e fino all´approvazione della legge istitutiva coincidono con le attuali Province regionali.
Ai sensi dell´art. 7 della presente legge Capaci è tra i 26 comuni compresi nel territorio dell´Area metropolitana di Palermo individuato dal Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 21 ottobre 1995.
Pertanto, entro i prossimi sei mesi il Comune di Capaci è chiamato a decidere se restare nell´Area metropolitana oppure, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, distaccarsi da essa per aderire al libero consorzio di appartenenza, a condizione che esista continuità territoriale.
La delibera del consiglio comunale deve essere trasmessa all´Assessorato regionale delle autonomie locali per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge e servirà eventualmente a ridefinire l´ambito territoriale dei due enti sovra comunali.
Quanto alle funzioni entrambi enti locali, libero consorzio comunale e città metropolitana, esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.
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PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
UNIONE REGIONALE PROVINCE SICILIANE
Fonte: R.P.P.
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"Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane".
(pubblicata sul supplemento della G.U.R.S. n. 13 del 28 marzo 2014)
(pubblicata sul supplemento della G.U.R.S. n. 13 del 28 marzo 2014)








Legge regionale 24 marzo 2014, n. 8